PEC obbligatoria per gli amministratori di società: la scadenza del 31 dicembre 2025
La nuova scadenza
Entro il 31 dicembre 2025 tutti gli amministratori e liquidatori di società dovranno comunicare al Registro delle Imprese il proprio domicilio digitale personale (PEC). Non basta più la PEC aziendale: serve un indirizzo individuale, che garantisca la tracciabilità diretta delle responsabilità.
Chi è interessato
- Amministratori unici
- Amministratori delegati
- Presidenti del CdA (in assenza di AD)
- Liquidatori
La misura riguarda società di capitali e cooperative (S.p.A., S.r.l., S.a.p.A., consortili e cooperative).
Perché è importante
- 📑 La PEC personale diventa il canale ufficiale per notifiche e comunicazioni da parte della Pubblica Amministrazione.
- ⚖️ In caso di mancata comunicazione, sono previste sanzioni amministrative e l’impossibilità di ricevere atti ufficiali.
- 🔒 La responsabilità è diretta e personale: ogni amministratore deve garantire la reperibilità digitale.
Come adempiere
- Attivare una PEC personale (se non già disponibile).
- Accedere al portale del Registro delle Imprese tramite ComUnica o servizi camerali.
- Trasmettere la comunicazione entro il 31 dicembre 2025.
- Conservare ricevute e protocolli per eventuali verifiche.
Il supporto professionale fa la differenza
Molti amministratori rischiano di sottovalutare questa scadenza, ma la gestione corretta evita sanzioni e garantisce la piena regolarità della società. Affidarsi a un professionista esperto significa:
- avere la certezza che la comunicazione sia effettuata correttamente,
- ricevere assistenza nella conservazione delle ricevute,
- pianificare eventuali ulteriori adempimenti digitali.
✅ Conclusione
La scadenza è imminente: gli amministratori devono agire subito. SDC Team è al fianco delle imprese e dei professionisti per semplificare la burocrazia e garantire che ogni adempimento sia gestito con precisione e senza rischi.
👉 Contattaci per assistenza nella comunicazione PEC e per restare sempre in regola con gli obblighi digitali.
